Italian court dismisses appeal on functional incompetence due to appellate court's substantive penalty reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bernardo Carmelo inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Turin was not functionally incompetent. Although the appellant argued the appellate court merely corrected a calculation error, the court found it had substantively reformed the sentence by balancing mitigating and aggravating circumstances. Consequently, the appellate court retained jurisdiction under Article 665 of the Code of Criminal Procedure, and the appeal was rejected with costs imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 2, cod. proc. pen.; When an appellate court modifies the balance between mitigating and aggravating circumstances, it performs a substantive reform of the judgment, thereby transferring execution jurisdiction to the second instance and rendering an objection to functional incompetence manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bernardo Carmelo, nato ad Alessandria il 28/10/1970 avverso l'ordinanza del 18/06/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del18 giugno 202 5 , con la quale la Corte di appello di Torino , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Carmelo Bernardo con sentenza del Tribunale di Alessandria del 4 novembre 2022, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del16 novembre 2023, irrevocabile dall’8 gennaio 2025; rilevato che il ricor rente eccepisce , quale unico motivo di ricorso, l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Torino, in quanto la sentenza del16 novembre 2023 si era limitata a rettificare un errore di calcolo della pena in cui era incappato il primo giudice, che aveva già formulato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto chel’eccezione d‘incompetenza, ribadita con successiva memoria, è manifestamente infondata: come si arguisce dal provvedimento impugnato, con la sentenza testémenzionata la Corte di appello aveva proceduto al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata, omesso dal primo giudice (cfr.
Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, Sarnataro, Rv.287832 - 01, secondo cui «in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza "in executivis" in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.»; nello stesso senso già Sez.1, n.39123 del 22/09/2015, Leo, Rv. 264541 - 01 ) ; ritenuto che, per l e ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino