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Ordinanza — n. 1360/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1360/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Comare Patrik, nato ad Asti il 02/04/1984 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell’8 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado , di condanna diPatrik La Comare alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , commesso il 5 aprile 2018; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianz a aspecifica , con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la scelta dell’assistito di accedere al rito abbreviato; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo enucleabili dal comportamento processuale, dei precedenti dell’imputato, della condotta successiva al reato; ritenuto che « i l mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato»(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , Guarnieri, Rv. 283489 -01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto , secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1360/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , commesso il 5 aprile 2018; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianz a aspecifica , con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la scelta dell’assistito di accedere al rito abbreviato; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo enucleabili dal comportamento processuale, dei precedenti dell’imputato, della condotta successiva al reato; ritenuto che « i l mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato»(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , Guarnieri, Rv. 283489 -01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto , secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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attenuazione della pena censure procedurali assenza di caso di rigore complessità della procedura procedimenti e rimedi accessori estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Comare Patrik, nato ad Asti il 02/04/1984 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell’8 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado , di condanna diPatrik La Comare alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , commesso il 5 aprile 2018; rilevato che il ricorrente articola un'unica doglianz a aspecifica , con cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando la scelta dell’assistito di accedere al rito abbreviato; ritenuto che il ricorso mira al riesame di valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica; ritenuto, in particolare, che la Corte di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo enucleabili dal comportamento processuale, dei precedenti dell’imputato, della condotta successiva al reato; ritenuto che « i l mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato»(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , Guarnieri, Rv. 283489 -01); ritenuto che in ogni caso deve applicarsi il consolidato principio di diritto , secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato pertanto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente An