Ordinanza — n. 1358/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martinese Cosimo,nato a Taranto il 09/04/1975 avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Taranto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 18 giugno 202 5 , con cui il Tribunale di sorveglianza di Tarantoha revocato con effetti ex tunc l ’ affidamento in prova al servizio sociale concesso a Cosimo Martinese dal medesimo Tribunale il 17 marzo 2025; rilevato che,successivamente alla proposizione del ricorso, segnatamente il 28 agosto 2025, Martinese è stato rimesso in libertà per avvenuta espiazione della pena; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, sussistendo « solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente » (Sez.U, n. 42del 13/12/1995 , Timpani, Rv. 203093 - 01 ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1358/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 42del 13/12/1995 , Timpani, Rv. 203093 - 01 ;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martinese Cosimo,nato a Taranto il 09/04/1975 avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Taranto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 18 giugno 202 5 , con cui il Tribunale di sorveglianza di Tarantoha revocato con effetti ex tunc l ’ affidamento in prova al servizio sociale concesso a Cosimo Martinese dal medesimo Tribunale il 17 marzo 2025; rilevato che,successivamente alla proposizione del ricorso, segnatamente il 28 agosto 2025, Martinese è stato rimesso in libertà per avvenuta espiazione della pena; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, sussistendo « solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente » (Sez.U, n. 42del 13/12/1995 , Timpani, Rv. 203093 - 01 ;
Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997 , Battaggia,Rv. 207437 – 01 ; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822 - 01 ; Sez. 7, n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212 -01); considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 -01;
Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01 ; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308- 01 ) ; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Fran