Italian court dismisses appeal for home detention due to lack of immediate life-threatening health risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs. The petitioner, a habitual offender with a spinal hernia, argued that his worsening condition and need for surgery justified home detention or sentence suspension. The court rejected this, ruling that health benefits require an immediate danger to life or conditions unmanageable in prison, which the petitioner's case did not meet given his refusal of external hospital care.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147, comma 1, nr. 2 cod. pen.; Art. 47 ter, comma 1 ter Ord. pen.: The state of health incompatible with the prison regime, justifying the deferral of sentence execution or application of home detention, is limited to pathological states implying an immediate danger to the detainee's life or affections determining the probability of relevant harmful consequences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 20 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di rinvio dell’esecuzione della pena e di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47 ter, comma 1 ter, Ord. pen., proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione di un cumulo per complessivi anni 13 e mesi 5 di reclusione, con un residuo pena di anni 12 mesi 7 di reclusione; rilevato che, con l’atto d’impugnazione e successiva memoria con consulenza di parte, il ricorrente, affetto da ernia discale, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, a fronte di un peggioramento della sintomatologia con necessità di costanti contatti con i presidi sanitari esterni, negato il beneficio, richiesto dal detenuto anche al fine di sottoporsi presso un centro specializzato a un intervento chirurgico che comporta rischi quoad vitam e quoad valetitudinem, avendo egli rifiutato, in considerazione di tali rischi, l’esecuzione dell’intervento presso la UOC NCH dell’Ospedale di Latina; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in ragione della pericolosità soggettiva del condannato - trattasi di pluripregiudicato, già avvisato orale, dichiarato delinquente abituale, indicato nelle informazioni di polizia come affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle – e del lontano fine pena, nonché della possibilità di curare e monitorare le patologie che l’affliggono in ambito penitenziario, con eventuali accessi presso presidi esterni, come già avvenuto in passato, rimarcando che il detenuto aveva rifiutato il ricovero presso l’Ospedale di Latina per l’esecuzione dell’intervento programmato senza addurre idonea giustificazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e rivolto alla rivalutazione del merito della decisione, sorretta da motivazione adeguata e coerente, che si conforma ai principi giurisprudenziali, secondo cui lo stato di salute non compatibile con il regime carcerario, che legittima il differimento dell'esecuzione della pena a causa della condizione di infermità fisica, ovvero l'applicazione della detenzione domiciliare, è circoscritto agli stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto e alle affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01;
Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 - 01), fermo restando che il giudice del merito deve comunque operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674 - 01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.