Ordinanza — n. 1348/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WELZEL ADIERS CARINE, nata in Brasile il 05/07/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SCALEAudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; RILEVATO IN FATTOE Esaminato il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta dall’Avv. Marilyn Silvestri, avverso la sentenza del 24 febbraio 2023, con cui il Giudice di pace di Scalea ha condannato Adiers Carine Welzel alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 10 bisd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; preso atto che l’Avv. Marilyn Silvestri non è abilitat a al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso , proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; considerato che l’inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1348/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Marilyn Silvestri, avverso la sentenza del 24 febbraio 2023, con cui il Giudice di pace di Scalea ha condannato Adiers Carine Welzel alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 10 bisd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; preso atto che l’Avv. Marilyn Silvestri non è abilitat a al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso , proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; considerato che l’inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WELZEL ADIERS CARINE, nata in Brasile il 05/07/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SCALEAudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; RILEVATO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta dall’Avv. Marilyn Silvestri, avverso la sentenza del 24 febbraio 2023, con cui il Giudice di pace di Scalea ha condannato Adiers Carine Welzel alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 10 bisd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; preso atto che l’Avv. Marilyn Silvestri non è abilitat a al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; ritenuto che pertanto il ricorso , proposto da difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; considerato che l’inammissibilità va dichiarata de plano, senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Francesco