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Ordinanza — n. 1343/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of suspended sentence due to new crime exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Perugia Court's revocation of his suspended sentence following a new conviction that cumulatively exceeded the legal limit for suspension. The court ruled that the lower judge correctly applied the law by revoking the benefit due to the subsequent crime.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 616 c.p.p.: When a new conviction causes the cumulative sentence to exceed the statutory limit for conditional suspension, the benefit is revoked, and appeals against such revocation are inadmissible if the application of the law is correct.

Parole chiave

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conditional sentence revocation cumulative sentencing limit new crime consequence procedural inadmissibility suspended sentence appeal motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del9 giugno 202 5 , con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione h a r evocato , ai sensi dell’art. 168, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Warteni Mouhamed, nato in TUNISIA il 05/01/1991 avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del9 giugno 202 5 , con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione h a r evocato , ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., i l benefici o della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione , concess o a Mouhamed Warteni con sentenza dell’8 novembre 2022, irrevocabile dal 13 settembre 2023, in ragione della sopravvenuta condanna, con sentenza irrevocabile dal 29 giugno 2024, per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella precedentemente irrogata,supera il limite di legge; preso atto che il ricor so è manifestamente infondato , avendo il giudice dell’esecuzionefatto corretta applicazione della previsione normativ a ; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Francesco Genovese S