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Ordinanza — n. 1333/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1333/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Biagio Moro, personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Under the 2017 reform of the Code of Criminal Procedure, defendants and convicted persons are strictly prohibited from filing cassation appeals in person, requiring representation by a special register lawyer. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in criminal matters must be filed by qualified defense attorneys; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney requirement de plano rejection Code of Criminal Procedure procedimento in contumacia rappresentanza valida diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Moro Biagio,nato a Napoli il 10/06/1984 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di La Spezia udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del Tribunale di La Spezia del 5 giugno 2025 , e messa in funzione di giudice dell’esecuzione, è stato proposto personalmente da Biagio Moro. Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01) . Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c assa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Pres