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Ordinanza — n. 1327/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against refusal of alternative measures due to generic arguments and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared John Alicia's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had correctly rejected her request for alternative measures like home detention due to her subjective danger, lack of suitable housing, and absence of a treatment plan. The court found the appeal's arguments generic and an attempt to improperly re-evaluate the merits already decided by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals against rulings on alternative measures are inadmissible if they consist of generic arguments attempting to re-evaluate the merits without specific legal grounds.

Parole chiave

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alternative measures refusal inadmissible appeal procedural costs subjective danger treatment plan absence Cassazione ordinanza penitentiary law motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: John Alicia, natain Nigeria il 03/12/1982 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale diSorveglianza di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso di Alicia Johnavverso l’ordinanza del 2 aprile 202 5 , con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigetta to l’istanza d i concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare o della semilibertà; ritenuto che il ricorso, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, è incentrato su deduzioni generiche e tende a provocare una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione dell e misure alternative, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha formula t o un giudizio congruo e scevro da violazioni della legge pen itenziaria, evidenziando la pericolosità soggettiva dell’instante (enucleabile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie), l’assenza di un domicilio idoneo, l’omessa indicazione di un lavoro e/o di un’attività risocializzante, il difetto di qualsivoglia contenuto idone o a sorreggere un programma di trattamento; ritenuto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Pre