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Ordinanza — n. 1325/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and irrelevant second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1325/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Elia Tarollo inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court found the first ground regarding the defendant's absence at a hearing was procedurally resolved by a prior annulment, while the second ground concerning the continuation of proceedings was deemed irrelevant to the contested order. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was condemned to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are either already resolved by prior annulment proceedings or if the subject matter of the complaint is extraneous to the contested judicial decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural defect irrelevant ground legal fees criminal execution diritto di ottenere una decisione rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 11998 del 17 gennaio 2025
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tarollo Elia, natoa Foggia il 10/01/1965 avverso l'ordinanza del 06/06/2025 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del6 giugno 202 5 , con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, h a revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto concessi a Elia Tarollo con sentenze irrevocabili,in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241; preso atto che la decisione è stata emessa in sede di rinvio, avendo questa Corte con sentenza n. 11998 del 17 gennaio 2025 annullato precedente ordinanza di revoca dei benefici, per violazione del diritto del condannato di interloquire personalmente sulla richiesta di revoca; rilevato che il ricorso ripropone al primo motivo la questione in ordine alla mancata partecipazione, per legittimo impedimento, del condannato all’udienza del 26 settembre 2024 nel procedimento di esecuzione, superata a seguito dell’annullamento conrinvio, mentre con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tema estraneo al provvedimento impugnato; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Francesco