Italian court dismisses appeal against rejection of criminal continuation claim due to lack of specific factual evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize criminal continuation based on four prior convictions. The applicant failed to provide concrete evidence proving a single criminal design, relying instead on generic arguments about temporal proximity and the similarity of charges. The court emphasized that the lower judge correctly identified the heterogeneity of the offenses and the distinct contexts in which they occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The burden of proof for criminal continuation lies with the convicted person, requiring specific factual elements demonstrating a unitary criminal design beyond mere chronological contiguity or legal analogy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trachi Oussam,nato in Marocco il 08/11/2001 avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del27 maggio 202 5 , con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino , in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatola richiesta avanzata da Oussam Trachi , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti da a) a d) del provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato,l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto d i una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01 ;
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 , Faneli, Rv. 247356- 01 ) ; rilevato che il giudice dell’esecuzione, dato atto che la continuazione era stata già esclusa dallo stesso giudice con provvedimento irrevocabile tra i fatti oggetto delle sentenze ai punti b) e c), ha rigettato l’istanza in ragione de lla eterogeneità delle fattispecie accertate, indicative della proclività a delinquere del condannato, e della realizzazione delle condotte in contesti differenti in concorso con soggetti sempre diversi; ritenuto che il ricorso è incentratosulla generica deduzione della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso, rimarcando in particolare la breve distanza temporale (6 giorni) tra i fatti oggetto delle sentenze ai punti a) e d); consideratopertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo e non adempie all’onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegnodella dedotta unicità del disegno criminoso; considerato che sull’invocato riconoscimento della continuazione a gruppi, tra i fatti oggetto delle sentenze ai punti a) e d), il giudice di merito con motivazione logica e corretta ha escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i reati, in ragione della disomogeneità delle condotte,maturate in contesti del tutto differenti: in un caso cessione di sostanze stupefacenti a un minore, nell’altro danneggiamento della recinzione posta all’ingresso di un edificio pubblico, ove il condannato si era abusivamente introdotto; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore Il President