Italian court dismisses appeal against prison sentence deferral denial due to lack of medical necessity for home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Lower Court's refusal to grant home detention based on the prisoner's health status. The appellant argued that the prison regime posed an immediate life-threatening risk and demanded a new forensic examination despite existing medical reports. The court ruled that the lower tribunal correctly assessed the prisoner's chronic conditions as manageable within the prison system without requiring further expert investigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147, comma 1, nr. 2 cod. pen.; Art. 47 ter Ord. pen.: The evaluation of health compatibility with prison detention must be concrete and based on available medical data; a new forensic examination is only required when the initial medical report lacks necessary findings to assess immediate life-threatening risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 3 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXX, rivolta al differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47 ter Ord. pen.; preso atto che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi altresì che il Tribunale di sorveglianza abbia recepito gli esiti della relazione sanitaria penitenziaria senza disporre un accertamento peritale; premesso che la grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01;
Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01): la valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 - 01); ritenuto che il giudizio sulla compatibilità con la detenzione, espresso dal Tribunale di sorveglianza sulla scorta della relazione sanitaria acquisita, è sorretto da motivazione congrua e coerente: il condannato è affetto da patologie croniche, adeguatamente curate e monitorate in ambito intramurario, per le quali non si profila una prognosi infausta a breve medio termine; non presenta condizioni di salute non trattabili in regime carcerario o mediante ricorso ai presidi sanitari territoriali ex art. 11 Ord. pen.; rilevato che dinanzi alle argomentazioni del giudice di merito il ricorrente insiste nel dedurre l’impossibilità di garantire in ambito intramurario un percorso di regolari controlli, evocando il rischio di eventi infausti e rinviando alle risultanze di consulenze di parte già valutate dal Tribunale di sorveglianza; considerato che il mancato accoglimento dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici (cfr.
Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01), là dove, nel caso di specie, il Tribunale, disponendo di un quadro completo dei dati sanitari del detenuto, risultanti dalla relazione acquisita, non era tenuto a disporre approfondimenti peritali; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione dei benefici invocati, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, e che all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.