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Ordinanza — n. 1314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible ground of lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing agreement inadmissible without formal trial proceedings. The defense argued the first-instance judge failed to adequately motivate the sentence's congruity regarding the plea deal. The court ruled that this specific grievance does not fall within the limited grounds for challenging a sentencing agreement under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific statutory grounds; complaints regarding the lack of motivation for the sentence's congruity are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible grounds lack of motivation congruity of sentence procedural admissibility deposizione inattendibile testimonianza della vittima traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 29 gennaio2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha disposto, ai sensi dell ’ art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 29 gennaio2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha disposto, ai sensi dell ’ art. 444 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lagona Josè, nato a Caltagirone il 24/04/1995 avverso la sentenza del 29/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 gennaio2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha disposto, ai sensi dell ’ art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di anni duedi reclusione ed euro 1.200,00 di multa nei confronti di Josè Lagona, imputato dei delitti ascrittigli ai capi 1,2e 3 della rubrica, recependo l’accordo raggiunto tra le parti.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato, denunciando, con un unico motivo, l ’ assenza di motivazione in ordine alla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. L’impugnazione proposta per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017. Nel caso in esame il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, reputando insufficiente la mera affermazione del giudice di merito circa la congruità della pena concordata. La lagnanza non rientra in alcuna delle patologie previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

5. L’inammissibilità del ricorso va pertanto dichiarata con procedura de plano, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il4 dic embre 2025 Il Consigliere est