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Ordinanza — n. 1312/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because appellate court accepted a settlement agreement waiving all grounds for challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1312/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Anthony Puleo inadmissible de plano. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce his sentence based on a settlement agreement, arguing the lower court failed to explain why non-punishment was not declared. The court ruled that since the parties accepted the settlement and waived all objections, the appellant cannot now raise defects in reasoning or other issues regarding the waived grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When the appellate court accepts a settlement agreement where parties waive all grounds for appeal, the appellant cannot subsequently raise defects in reasoning or other issues related to the waived grounds in a cassation appeal.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grounds inadmissible appeal de plano dismissal procedural waiver testimone a discarico disdetta in periodo di prova prova liberatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto da Anthony Puleo avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con la quale la Corte di appello di Messina, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
considerato che l’inammissibilità dell’impugnazione va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 - bis , cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto da Anthony Puleo avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con la quale la Corte di appello di Messina, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 –02
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Puleo Anthony, nato a Messina il 30/07/2004 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto da Anthony Puleo avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con la quale la Corte di appello di Messina, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni cinque e mesi quattrodi reclusione la pena irrogata in primo grado ; rilevato che con l’unico motivo il ricorrente ha denuncia to violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello eluso l’obbligo di spiegare le ragioni che non consentirebbero una declaratoria di non punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la Corte di appello ha accolto il concordato proposto dalle parti, con rinunzia a tutti i motivi d’impugnazione, e proceduto alla rideterminazione della pena secondo il criterio di calcolo concordato; ritenuto pertanto che il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui, qualorail giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 –02). considerato che l’inammissibilità dell’impugnazione va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen . , cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il4 dic embre 2025 Il Consigliere estensore Il P