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Ordinanza — n. 1310/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal regarding early release denial based on disciplinary violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1310/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a prison tribunal's rejection of early release for Carmine Maresca. The prisoner argued that a disciplinary violation in January 2024 should not retroactively affect his eligibility for the preceding semester, citing established case law. The court rejected this, noting the violation occurred outside the contested period and that prior sanctions already demonstrated a lack of reintegration efforts.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.s.; In early release proceedings, a disciplinary violation occurring outside the specific semester under review may still negatively impact the judgment if it evidences a general refusal of reintegration, but the appellant must substantiate how such a violation affects the specific period claimed.

Parole chiave

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early release proceedings disciplinary violations reintegration assessment prison tribunal appeal semestral evaluation mancanza di disciplina infrazione privilegiata messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245
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Testo completo

re - ORDINANZA Maresca Carmine, nato a Torre Annunziata il 19/04/1991 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 6 maggio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Carmine Maresca nei confronti dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino, che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo dall’11 giugno 2022 all’11 giugno 2024, essendo il detenuto incorso in tre rapporti disciplinari, nelle date del 17 agosto 2022, del 6 dicembre 2023 e del 26 gennaio 2024; premesso che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01); rilevato che il ricorrente ha censurato l’idoneità della violazione accertata il 26 gennaio 2024, alla quale si è dichiarato estraneo, ad assurgere a dato sintomatico di una superficiale adesione all’opera rieducativa nei semestri precedenti; preso atto che il ricorso si fonda su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni esenti da contraddittorietà o illogicità; constatato che il reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino aveva ad oggetto il periodo dall’11 giugno 2022 all’11 dicembre 2023, esulando dalla stesso il semestre dal 12 dicembre 2023 all’11 giugno 2024, in cui si è localizzata la trasgressione accertata il 26 gennaio 2024; considerato che nel periodo oggetto di reclamo il detenuto era incappato in ulteriori sanzioni disciplinari, nelle date del 17 agosto 2022 e del 6 dicembre 2023, in ordine alla cui valenza, quali elementi sintomatici della mancata adesione all'opera di rieducazione, alcuna censura il ricorrente ha introdotto; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis