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Ordinanza — n. 1308/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1308/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1308/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 10 giugno 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli il 14 aprile 2025 nei confronti diXXXXXXXXXXXX, detenuto per effetto di una sentenza irrevocabile; premesso che l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza e avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo testo normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175); rilevato che il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del rapporto di coniugio con cittadina rumena e alle condizioni di salute; ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati e/o non consentiti; preso atto che la doglianza in ordine alle condizioni di salute, estranea al reclamo, non è supportata dalla prospettazione di patologie di particolare gravità ai sensi del comma 2, lett. d-bis, dell’art. 19 cit., tali da determinare un rilevante pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza; considerato che tra le situazioni ostative all’espulsione amministrativa, previste dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, è ricompresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, nonché la ricorrenza di un legame familiare qualificato, ai sensi dell’art. 19, comma 2 cit., lett. c), con un cittadino dell’Unione, quest’ultimo regolarmente soggiornante in Italia (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Perndoj, Rv. 279440 – 01); considerato altresì che «l’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU» (Sez. 1, Sentenza n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01); ritenuto che è insufficiente a dimostrare il presupposto ostativo di natura familiare la mera produzione di estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, contratto con cittadina rumena nel 2017, in quanto inidonea a comprovare l’attualità di uno stabile rapporto familiare sul territorio italiano; considerato pertanto che l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, concludendo, con motivazione congrua, che non ricorreva alcuna ragione ostativa all’esecuzione della misura espulsiva; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS. 196/03; Ordinanza — n. 1308/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute permessi di dimora permesso per ricongiungimento familiare inesigibile malgrado lesioni salute matrimonio fittizio partenza del coniuge

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 10 giugno 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli il 14 aprile 2025 nei confronti diXXXXXXXXXXXX, detenuto per effetto di una sentenza irrevocabile; premesso che l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza e avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo testo normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175); rilevato che il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del rapporto di coniugio con cittadina rumena e alle condizioni di salute; ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati e/o non consentiti; preso atto che la doglianza in ordine alle condizioni di salute, estranea al reclamo, non è supportata dalla prospettazione di patologie di particolare gravità ai sensi del comma 2, lett. d-bis, dell’art. 19 cit., tali da determinare un rilevante pregiudizio in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza; considerato che tra le situazioni ostative all’espulsione amministrativa, previste dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, è ricompresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, nonché la ricorrenza di un legame familiare qualificato, ai sensi dell’art. 19, comma 2 cit., lett. c), con un cittadino dell’Unione, quest’ultimo regolarmente soggiornante in Italia (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Perndoj, Rv. 279440 – 01); considerato altresì che «l’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU» (Sez. 1, Sentenza n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01); ritenuto che è insufficiente a dimostrare il presupposto ostativo di natura familiare la mera produzione di estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, contratto con cittadina rumena nel 2017, in quanto inidonea a comprovare l’attualità di uno stabile rapporto familiare sul territorio italiano; considerato pertanto che l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, concludendo, con motivazione congrua, che non ricorreva alcuna ragione ostativa all’esecuzione della misura espulsiva; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE STEFANO APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.