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Ordinanza — n. 1292/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to specify non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1292/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision acquitting him on prescription grounds, arguing procedural errors and misapplication of the reasonable doubt principle. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that appeals against acquittals based solely on prescription must explicitly state the specific cause of non-punishment invoked.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 1 e 2 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal against a judgment declaring prescription is inadmissible if it merely deduces acquittal grounds without specifically invoking the cause of non-punishment required by law.

Parole chiave

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prescription defense inadmissible appeal generic grounds non-punishment cause acquittal judgment Cassation procedure costs and fine bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 comma 1 c.p.p.
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 129 comma 2 c.p.p.
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 533 c.p.p.
pen., sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod.
Art. 219 comma 1 L. Fall.
Art. 216 comma 1 n. 1 L. Fall.
pen., 223, comma 1 in riferimento all'art. 216, comma 1, n.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cod.
art. 533 cod. proc. pen
pen., sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, Lombardi
Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso
(Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARUFFA GIORGIO nato a FERRARA il 22/03/1950 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giorgio Baruffa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 04/07/2023, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 23/12/2015, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L.

Fall. - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 112, nn. 1 e 2, cod. pen., 223, comma 1 in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. (capo e) in quanto estinto per intervenuta prescrizione; Letta la memoria, pervenuta in data 28 ottobre 2025, sottoscritta dal difensore di fiducia avv. DARIO BOLOGNESI, nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01);

• Ritenuto che, inoltre, è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d