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Ordinanza — n. 1291/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1291/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance, arguing the lower court erred in assessing the value of stolen goods. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 219, comma 3, R.D. 267/1942: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, merely reiterating grounds already rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation mitigating circumstance fraudulent bankruptcy reiteration of rejected grounds bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 219, comma 3, R.D. 267/1942
267/1942 (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARATTA SANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/01/1970 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sandro Laratta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, è manifestamente infondato e non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da vizi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha affermato che, anche prescindendo dal passivo, il danno corrispondente al valore dei beni distratti non può considerarsi di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de