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Ordinanza — n. 1290/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1290/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MESSINESE TOMMASO nato a BARLETTA il 05/10/1962 ANTELMI MICHELE nato a BRINDISI il 06/11/1979 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tommaso Messinese e Michele Antelmi ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna di Messinese per il reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 224 in relazione all'art. 217, comma 1, n. 4, R.D. 267/42 (capo b) e bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 223,, comma 1 e 2, n. 2, in relazione all'art. 216 R.D. 267/42 (capo c) e di Antelmi per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42 (capo a);

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1290/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa appropriazione indebita di fondi cattiva gestione messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MESSINESE TOMMASO nato a BARLETTA il 05/10/1962 ANTELMI MICHELE nato a BRINDISI il 06/11/1979 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tommaso Messinese e Michele Antelmi ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna di Messinese per il reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 224 in relazione all'art. 217, comma 1, n. 4, R.D. 267/42 (capo b) e bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 223,, comma 1 e 2, n. 2, in relazione all'art. 216 R.D. 267/42 (capo c) e di Antelmi per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42 (capo a);

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Che, per quanto attiene al riconoscimento della recidiva, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub l'udite"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle