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Ordinanza — n. 1288/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1288/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1288/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 24/03/1981 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Domenico Alvaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa riqualificazione della condotta nella forma del tentativo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, affermando che la forma consumata risulta provata alla luce della possibilità di riscontrare un prelievo abusivo di energia tale da permettere di alimentare gli elettrodomestici senza registrarne il pertinente consumo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1288/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuapti generiche in regime di prevalenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa accuse di abuso indagine per furto allegazioni inverosimili perseguimento penale per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 24/03/1981 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Domenico Alvaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa riqualificazione della condotta nella forma del tentativo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, affermando che la forma consumata risulta provata alla luce della possibilità di riscontrare un prelievo abusivo di energia tale da permettere di alimentare gli elettrodomestici senza registrarne il pertinente consumo;

Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuapti generiche in regime di prevalenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d