Ordinanza — n. 1285/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICARI BRYAN PIETRO nato a TROPEA il 27/09/1998 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bryan Pietro Sicari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto in abitazione pluriaggravato di cui agli artt. 624 bis, comma 3, in relazione all'art. 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen. (capo A), evasione di cui all'art. 385 cod. pen. (capo B) e furto di cui all'art. 624 cod. pen. (capo C);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 1285/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis, comma 3, in relazione all'art. 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen. (capo A), evasione di cui all'art. 385 cod. pen. (capo B) e furto di cui all'art. 624 cod. pen. (capo C);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICARI BRYAN PIETRO nato a TROPEA il 27/09/1998 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bryan Pietro Sicari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto in abitazione pluriaggravato di cui agli artt. 624 bis, comma 3, in relazione all'art. 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen. (capo A), evasione di cui all'art. 385 cod. pen. (capo B) e furto di cui all'art. 624 cod. pen. (capo C);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec