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Sentenza — n. 1284/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1284/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1284/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONICA IVAN nato a ROMA il 26/12/1979 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ivan Bonica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, L.F.; Letta la memoria del difensore di fiducia, avv. Mirella Viscuso pervenuta in datai° dicembre 2025; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non risulta manifestamente infondato; Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta estinzione per prescrizione in data 16/07/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, così determinata:

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 1284/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Data del fallimento: 7 aprile 2011 a cui si aggiungono anni 12 e mesi 6 con individuazione della data del 7 novembre 2023 a cui si aggiungono le sospensioni per legge con individuazione della data del 16 luglio 2025. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito fallimento personale lotta contro la frode reato economico

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Rilevato che Ivan Bonica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, nn.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONICA IVAN nato a ROMA il 26/12/1979 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ivan Bonica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, L.F.; Letta la memoria del difensore di fiducia, avv. Mirella Viscuso pervenuta in datai° dicembre 2025; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non risulta manifestamente infondato; Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta estinzione per prescrizione in data 16/07/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, così determinata:

Data del fallimento: 7 aprile 2011 a cui si aggiungono anni 12 e mesi 6 con individuazione della data del 7 novembre 2023 a cui si aggiungono le sospensioni per legge con individuazione della data del 16 luglio 2025. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 3 dicembre 2025 Il Consigjj.eze este Il Pre