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Ordinanza — n. 1279/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence reduction for de facto administrator of bankrupt company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reduce the sentence for the de facto administrator of a bankrupt company. The appellant argued that the first-instance judgment failed to adequately address the severity of the financial damage and incorrectly equated generic mitigating circumstances with an aggravating circumstance. The court rejected these claims, stating that the appeal was generic and that the appellate court's discretionary choice to equate the circumstances was not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal against a sentence of conviction is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, or if it challenges a discretionary evaluation of mitigating or aggravating circumstances that is not the result of mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal de facto administrator bankruptcy law equivalence of circumstances sentencing discretion Cassation review bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TULLIO NICOLA nato a BARI il 07/09/1973 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Nicola De Tullio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e 219, 223, primo comma e secondo comma, n. 2, e 216, primo comma, n. 2 legge fall., commesso quale amministratore di fatto della Dalm S.r.l., dichiarata fallita, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, avendo confermato il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ritenuto in primo grado; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, poiché nel testo della sentenza impugnata non vi sarebbe accenno alla elevata consistenza del danno patrimoniale in ipotesi arrecato al ceto creditorio, né vi sarebbe menzione del corposo discostamento dei valori asseritannente distratti rispetto al quantum enucleato nell'imputazione rilevato dal consulente della difesa, né sarebbe stata data rilevanza alla mancata costituzione di parte civile della curatela fallimentare, motivata dal raggiungimento di due accordi transattivi con il De Tullio e con una società riconducibile - è generico e manifestamente infondato, perché poggiato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e congruamente ritenute infondate dal giudice del gravame, in armonia con la costante giurisprudenza di legittimità (pag. 7, ove vi è riferimento all'entità rilevante delle somme distratte e sottratte alla massa creditoria, oggettivamente rilevabile); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione del giudizio di equivalenza in luogo dell'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), e ritenendosi logicamente corretta la motivazione offerta dalla Corte di appello, che fa riferimento - reputando appropriatamente recessivo, ai fini dell'invocato giudizio di prevalenza, il parziale ristoro riveniente dalle transazioni intercorse con la curatela del fallimento - alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte, all'intensità del dolo ed alla ammissione solo parziale dei fatti, che per di più emergevano dal compendio probatorio a prescindere dalle dichiarazioni rese; -Considerato che nulla di decisivo aggiunga la memoria difensiva depositata dal ricorrente in data 14 novembre 2025; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa