Cassation court dismisses appeal against sentencing discretion regarding base penalty and statutory aggravations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Schiavino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Schiavino argued that the Court of Appeal failed to properly apply the 2019 penalty enhancement law and lacked reasoning for setting a base penalty above the statutory minimum. The court rejected these claims, ruling that sentencing discretion and the determination of the base penalty fall within the trial judge's authority, which was exercised correctly here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.; The Court of Appeal's determination of the base penalty and application of statutory aggravations constitute an exercise of judicial discretion that is not subject to review on grounds of violation of law or lack of motivation in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO VINCENZO nato il 28/10/1995 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Vincenzo Schiavino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e a pena eseguita; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunciano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe motivato sulla norma applicata nella determinazione della pena base, a fronte della deduzione difensiva che sottolineava che all'epoca dei fatti in contestazione non fosse applicabile l'inasprimento di pena previsto dall'art. 624- bis così come novellato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36; e violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe omesso di motivare con riguardo alle ragioni sottese all'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ha assolto al connesso onere argomentativo mediante il riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai molteplici precedenti penali e giudiziari, anche di natura specifica, e dovendosi inoltre conseguentemente osservare che la pena base così individuata si inserisce correttamente nella cornice edittale prevista all'epoca dei fatti; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C