Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, upholding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the criminal conviction for attempted theft of a tobacco machine. The appellant argued that the sentence was excessive and lacked sufficient reasoning regarding mitigating circumstances, while the prosecution contended the penalty fit the gravity of the conduct and the defendant's prior record. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under established jurisprudence, noting the severe nature of the crime and the absence of positive personal elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including the assessment of generic mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge, who exercises this power in adherence to the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO DOMENICO nato a MODUGNO il 23/02/1994 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Domenico Ramunno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen., contestato per aver compiuto, in concorso, atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del distributore automatico di tabacchi collocato all'esterno di una ricevitoria tabacchi, in particolare facendo uso di arnesi da scasso e successivamente speronando lo stesso distributore con un'autovettura cercando di caricarlo all'interno della stessa, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché sarebbe stata inflitta una pena che si discosterebbe sensibilmente dal minimo edittale in assenza della necessaria motivazione, che in tale caso si richiederebbe di particolare analiticità, e poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sarebbe stato motivato solo in modo apparente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., in ossequio ai quali il Giudice della sentenza ricorsa ne ha sviluppato la motivazione, con congruo riferimento all'estrema gravità della condotta, al sicuro grave pregiudizio determinato al titolare dell'esercizio commerciale, alla personalità di particolare allarme sociale dell'imputato, che ha già riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio, ed all'assenza di elementi di segno positivo apprezzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, poiché l'evidenza della piattaforma probatoria a carico dell'imputato ha escluso di apprezzare positivamente la mancata proposizione di motivi afferenti alla responsabilità; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende