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Ordinanza — n. 1269/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for attempted crime due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1269/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Caposeno's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate prior criminal records and misapplied mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and Caposeno was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based solely on the repetition of grounds already examined and rejected by the appellate court without presenting new specific arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of grounds mitigating circumstances prior criminal record court costs and fine pericolo di reiterazione pentito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
9); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOSENO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 16/02/1970 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; \ - Rilevato che Giuseppe Caposeno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.5 cod. pen., commesso in concorso, con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la recidiva in assenza di una corretta valutazione degli elementi che ne giustificassero l'applicazione, affidandosi ad una mera clausola di stile che rimanda ai precedenti penali senza valutarli, impedendo così la prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; e che inoltre richiede, in via gradata, di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui non consente di concedere le attenuanti generiche - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ampiamente motivato sull'incidenza dei precedenti penali sulla maggior pericolosità sociale del soggetto; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che censura violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché l'inattendibilità della versione di Carmine Caposeno sarebbe stata affermata solo sulla base della sua contrapposizione alla ricostruzione della vicenda, in assenza di indicazione del metro di giudizio utilizzato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, in quanto mancanti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ne avrebbe genericamente affermato la non meritevolezza, senza considerare il comportamento processuale del ricorrente - è manifestamente infondato, poiché la stessa sentenza impugnata rende conto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse in primo grado (pag. 9); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle