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Ordinanza — n. 1267/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction due to procedural defects in service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility against Giuseppe La Fortezza. The appellant argued that service of process was invalid because it was not personally delivered or sent to the declared domicile, citing procedural nullities. The court rejected these claims, ruling that valid service occurred at the defense attorney's office after failed attempts at the elected domicile and that no further searches were required given the ineffectiveness of the declared address.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 8-bis; Art. 161, comma 4; Art. 179 cod. proc. pen.: Service of process via certified email to the defense attorney is valid when notification to the elected domicile fails, and no further investigation is needed if the declared domicile is clearly ineffective.

Parole chiave

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service of process certified email notification defense attorney service procedural nullity criminal appeal inadmissibility declared domicile ineffective address domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
pen., ma sarebbero stati conseguentemente notificati al solo difensore ex art. 161, comma 4, cod.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., senza alcuna necessità di ulteriori ricerche; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 179 cod. proc. pen
art. 159 cod. proc. pen
268340 - 01); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che censura violazione di legge processuale poiché sarebbero state omesse le necessarie ricerche dell'imputato nei luoghi previsti dall'art. 159 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
pen., ma sarebbero stati conseguentemente notificati al solo difensore ex art. 161, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40907 del 19/09/2016, Baldissarri
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORTEZZA GIUSEPPE nato a BARI il 25/03/1985 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Giuseppe La Fortezza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, avendo dichiarato inammissibile l'appello per mancanza del deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bari per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen.; - Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge processuale poiché né la sentenza di appello né il decreto di citazione in giudizio sarebbero stati notificati personalmente all'imputato, né al domicilio dichiarato, né presso la sua residenza (dalla relazione di notifica risulterebbe poi che l'imputato si sarebbe domiciliato presso la propria abitazione), integrando così nullità ex art. 179 cod. proc. pen., ma sarebbero stati conseguentemente notificati al solo difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., notifica da ritenersi tuttavia nulla sulla scorta delle mancate ricerche presso il domicilio dichiarato dall'imputato - sono manifestamente infondati, poiché la notifica è correttamente avvenuta presso il difensore a seguito di tentata notifica al domicilio eletto dall'imputato il 17 agosto 2019, ovvero presso la Stazione Carabinieri di Bari S. Spirito, non andata a buon fine in quanto sconosciuto all'indirizzo; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, poiché il ricorrente non avrebbe depositato con l'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio, laddove l'atto di appello avrebbe invece riportato, in calce all'atto, un'esplicita dichiarazione del difensore con procura speciale che affermava l'elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC del difensore medesimo - è manifestamente infondato, poiché non appare rinvenibile né in allegato all'atto di appello, né nel corpo di quest'ultimo, alcuna elezione di domicilio; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale poiché sarebbe possibile, ai sensi della vigente disciplina in materia, notificare la copia dell'atto destinata all'imputato presso il difensore domiciliatario, non essendo possibile utilizzare la PEC solo per le notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso, ma dal fascicolo si evincerebbe che l'imputato non avrebbe fatto elezione di domicilio presso lo studio del difensore, dichiarandolo presso la propria abitazione come emergerebbe dalla relazione di notifica - è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene «[...] valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse» (Sez. 4, n. 40907 del 19/09/2016, Baldissarri, Rv. 268340 - 01); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che censura violazione di legge processuale poiché sarebbero state omesse le necessarie ricerche dell'imputato nei luoghi previsti dall'art. 159 cod. proc. pen. nonostante la dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione, integrando così la nullità ex art. 179 cod. proc. pen.

— è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01); come già chiarito, l'imputato aveva eletto un domicilio palesemente inidoneo e tanto è stato sufficiente a determinare la legittimità della esecuzione della notificazione, nei suoi confronti, presso lo studio del difensore, a mente dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., senza alcuna necessità di ulteriori ricerche; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d