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Ordinanza — n. 1261/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to specify grounds for review under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1261/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Antonucci and Uccella inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court had partially reformed the trial judgment, acquitting Antonucci of one charge while confirming his conviction for attempted theft and acquitting Uccella of an aggravating circumstance. The appellate court's arguments were deemed generic and indeterminate, failing to meet the statutory requirements for a valid challenge to the original reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Appeals must specify the elements underlying the criticism; generic arguments lacking specific grounds are inadmissible as they prevent the reviewing judge from exercising their mandate.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments specific grounds requirement criminal procedure code review mandate condotta colpevole corresponsabilità della vittima accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputàti, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANTONUCCI ANGELO nato a NAPOLI il 11/06/1983 UCCELLA CIRO nato a NAPOLI il 31/08/1998 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Angelo Antonucci e Ciro Uccella ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città - avendo assolto per non aver commesso il fatto l'Antonucci dal reato di cui al capo 3, con conseguente rideterminazione della pena prevista per il residuo reato di cui al capo 2, e avendo escluso, per l'Uccella, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. - ha confermato la condanna dell'Antonucci per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2) e dell'Uccella per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 3);

Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputàti, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenía impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d