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Ordinanza — n. 1259/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1259/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1259/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO MIRIANA nato a CATANIA il 16/01/1996 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fazio Miriana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello AMA di M-ègqin4 che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla legittimazione a proporre querela - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza sul punto (cfr. pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1259/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla legittimazione a proporre querela - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza sul punto (cfr. pag.

Parole chiave

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indagine per furto alibi prove fabbricate difesa penale accertamento dei fatti indizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO MIRIANA nato a CATANIA il 16/01/1996 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fazio Miriana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello AMA di M-ègqin4 che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla legittimazione a proporre querela - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza sul punto (cfr. pag.

3) correttamente applica i principi espressi da questa Corte secondo cui ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno. (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep.2024, P., Rv. 285824 - 01); Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto nel caso di specie il pregiudizio economico oggettivamente non irrisorio e il danno morale riconducibile alla sofferenza patita per i fatti violenti subiti escludevano l'applicabilità dell'attenuante in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de