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Ordinanza — n. 1258/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1258/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment violated the law due to insufficient reasoning, but the Supreme Court found this ground generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed because it did not specify the exact legal elements required to challenge the conviction under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.; A criminal appeal based on generic allegations of legal violation without specifying the precise elements of the error is inadmissible as it prevents the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific elements supervisory power of appeal stato di bisogno rapina qualificata grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sentenza di condanna - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, nn. 2), 5), 7-bis) c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/12/1995 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Barbagallo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2), 5), 7-bis), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sentenza di condanna - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il