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Ordinanza — n. 1254/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of appeal. Losetto Janco challenged a second-instance conviction for crimes under the 1992 drug trafficking law but failed to specify the legal errors in his complaint. The court ruled that the appeal violated procedural requirements because it did not identify the specific elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal is generic and indeterminate, failing to specify the legal elements upon which the criticism is based, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal procedural code requirements lack of specific argumentation supervisory power of court costruzioni non autorizzate responsabilità dell'architetto iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo— con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 590 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSETTO JANCO nato a PAVIA il 21/06/1969 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Losetto Janco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 181, commi 1 e 2, lett. c), d.l. 285/1992, 495, 61, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo— con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il