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Ordinanza — n. 1253/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1253/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed logically sound. The court rejected the appeal because the complaint failed to specify the exact legal elements violated, rendering it indeterminate under procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the alleged legal violation necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal complaint procedural inadmissibility supervisory power limits specific elements required esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 497-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONADIO DANIELE nato a NAPOLI il 02/07/1967 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Donadio Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il