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Ordinanza — n. 1249/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ROSARIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 06/02/1980 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Maio Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo— con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), argomentando in relazione all'assenza di ragioni che potessero condurre a dubitare della serietà del riconoscimento operato dall'appuntato dei carabinieri verbalizzante; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 495, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo— con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), argomentando in relazione all'assenza di ragioni che potessero condurre a dubitare della serietà del riconoscimento operato dall'appuntato dei carabinieri verbalizzante; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte dichiarazioni contraddittorie false indicazioni su attività commerciali sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti falsità ideologica in documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ROSARIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 06/02/1980 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Maio Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo— con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2), argomentando in relazione all'assenza di ragioni che potessero condurre a dubitare della serietà del riconoscimento operato dall'appuntato dei carabinieri verbalizzante; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec