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Ordinanza — n. 1245/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate legal challenge. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility, but the court found the complaint lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for complaint are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the legal challenge and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal challenge Article 581 procedural code inadmissible appeal criminal responsibility declaration inganno sull'identità alibi dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSI SABATO nato a POLLENA TROCCHIA il 14/10/1982 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che D'Ambrosi Sabato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 385, 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il