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Ordinanza — n. 1243/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1243/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1243/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA MASSIMO nato a MADDALONI il 12/07/1970 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Letizia Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 1243/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Parole chiave

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documenti d'identità uso di un documento falso uso di false generalità contraffazione di merci frode alla legge sugli stranieri documento di viaggio

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
art. 49 cod. pen
pen., avendo la Corte escluso l'applicazione dell'art. 49 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA MASSIMO nato a MADDALONI il 12/07/1970 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Letizia Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. in quanto, nel caso di specie, gli indici di falsità dell'atto non erano talmente evidenti da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci