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Ordinanza — n. 1240/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1240/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1240/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO CAROLINA nato a ATRI il 16/12/1998 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Carolina D'Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena a lei inflitta per il delitto di tentato furto, contestato per aver compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco al fine di impossessarsi di alcuni generi alimentari in un supermercato, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento degli addetti alla vigilanza; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento per carenza di condizione di procedibilità, non essendo possibile considerare quali istanze di punizione validamente espresse gli atti sottoscritti dai sigg.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1240/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen., ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena a lei inflitta per il delitto di tentato furto, contestato per aver compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco al fine di impossessarsi di alcuni generi alimentari in un supermercato, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento degli addetti alla vigilanza; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento per carenza di condizione di procedibilità, non essendo possibile considerare quali istanze di punizione validamente espresse gli atti sottoscritti dai sigg.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite tentato furto furto aggravato indagine per furto furto per mestiere furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO CAROLINA nato a ATRI il 16/12/1998 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Carolina D'Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena a lei inflitta per il delitto di tentato furto, contestato per aver compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco al fine di impossessarsi di alcuni generi alimentari in un supermercato, non riuscendo nel proprio intento per l'intervento degli addetti alla vigilanza; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento per carenza di condizione di procedibilità, non essendo possibile considerare quali istanze di punizione validamente espresse gli atti sottoscritti dai sigg.

Toracchio e Bernardi, inficiati da una serie di criticità sostanziali e vizi formali quale, in primo luogo, la carenza di una effettiva legittimazione a proporla in capo ai medesimi, responsabili a diverso titolo della vigilanza nell'esercizio - è manifestamente infondato poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la condotta posta in essere dalla ricorrente non potrebbe essere in alcun modo sorretta dal requisito dell'idoneità, e la ricostruzione dell'accaduto si baserebbe su un palese travisamento delle prove, stante la chiarezza del compendio probatorio a favore della tesi assolutoria - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha correttamente svolto il giudizio di prognosi postuma con riferimento alla situazione che si presentava all'imputata al momento del compimento degli atti, non rilevando a tal fine la circostanza che la stessa fosse stata immediatamente notata; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha qualificato la condotta come abituale alla luce dei plurimi precedenti penali per furto, nonché manifestamente infondato stante il carattere ostativo della precedente commissione di tali reati della stessa indole (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa