Italian Court dismisses appeal against harassment conviction for filing late civil defense and re-examining facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Alberto and Paolo Pisano inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court erred in its factual assessment and failed to address specific defenses regarding the intermittent nature of the alleged harassment and the lack of objective evidence for the victims' anxiety. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for review at the appellate stage, noting the civil party's late submission of a defense memo violated procedural time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 611 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals based on alleged factual errors or insufficient motivation are inadmissible if they constitute mere re-examination of evidence, and civil defenses filed outside the statutory period are disregarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISANO ALBERTO nato a CATANIA il 10/10/1962 PISANO PAOLO nato a CATANIA il 11/07/1964 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; n - Rilevato che Alberto Pisano e Paolo Pisano ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di atti persecutori commesso in concorso tra loro, per aver minacciato e molestato con condotte reiterate gli inquilini dell'appartamento sovrastante il proprio, in modo da cagionare loro un perdurante stato di ansia e paura e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita; - Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso degli imputati - con il primo che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe apoditticamente ripercorso lo schema della sentenza di primo grado incorrendo in evidenti errori motivazionali discendenti da un'errata e parziale lettura delle risultanze probatorie, e omettendo di rispondere alle doglianze avanzate con l'atto di appello; e il secondo che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge poiché la Corte non avrebbe motivato sul punto dei motivi di gravame, anzi ne avrebbe travisato evidentemente i contenuti, ignorando il carattere saltuario degli atti contestati, che impedirebbe il riconoscimento del reato in rubrica; la circostanza della conflittualità tra le parti provocata dalle parti offese, elemento che farebbe perdere alle dichiarazioni di queste quella attendibilità che richiederebbe conseguentemente un più accurato vaglio; la mancanza di elementi oggettivi in merito allo stato di ansia; e infine i profili attinenti al preteso cambio delle abitudini di vita delle persone offese - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto - che sollecitano il collegio di legittimità ad operare una non consentita rivisitazione degli accadimenti e della consistenza delle prove - nonché generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute appropriatamente infondate dal giudice del gravame (pagg. 4- 7 decisione impugnata); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Considerato che le parti civili hanno depositato memoria difensiva in data 27 novembre 2025, priva di argomentazioni di contrasto alle avverse pretese (sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione), con cui hanno ì meramente chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, da ritenersi tardiva perché non rispettosa del deposito nei 15 giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. 611 comma 1 cod. proc. pen., sicchè nulla può essere liquidato a tale titolo (sez.7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di part