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Ordinanza — n. 1237/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal due to mere factual complaints lacking legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1237/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Iacono's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iacono argued that the Court of Appeal erred by confirming the statute of limitations defense despite new factual elements suggesting his access to financial databases was not for official duties. The court rejected this claim because the appeal relied solely on factual grievances rather than a specific legal violation, which is not permitted in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in the final instance is inadmissible if it consists merely of factual complaints without alleging a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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final instance appeal mere factual complaints statute of limitations inadmissible appeal court costs and fine uso abusivo di dati contratto di banca dati diritto di accesso ai dati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
stante la non univocità in senso assolutorio, ictu ocu/i, delle risultanze fattuali; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 129 cod. proc. pen
che ha escluso l'applicabilità dell'invocato art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONO GIOVANNI nato a MESSINA il 29/04/1968 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Giovanni Iacono ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che ha dichiarato di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 615-ter, secondo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen., contestatogli per essersi introdotto abusivamente all'interno del sistema telematico delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza presso cui prestava servizio effettuando plurimi accessi non correlabili ad esigenze d'ufficio e concernenti interessi privati; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe confermato l'estinzione del reato per prescrizione pronunciata in primo grado ignorando gli elementi di fatto posti in rilievo con l'atto di appello che avrebbero dovuto condurre, ictu ()culi, all'assoluzione del ricorrente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in presenza di un'adeguata motivazione della Corte di appello (pag.

3) che ha escluso l'applicabilità dell'invocato art. 129 cod. proc. pen. stante la non univocità in senso assolutorio, ictu ocu/i, delle risultanze fattuali; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec