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Ordinanza — n. 1228/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of tacit remission and minor damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1228/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Roberta De Barre and Maverik Bonora inadmissible regarding their theft conviction. The appellants argued for tacit remission of the prosecution due to the victim's absence and requested the minor damage mitigation circumstance, claiming the stolen wallet's contents were of low value. The court rejected these claims, noting the victim was properly cited and the theft involved sensitive documents beyond mere cash, thus negating the conditions for remission and the applicability of the minor damage mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The court cannot presume tacit remission of prosecution without proof of the victim's unjustified absence and citation, and the minor damage mitigation circumstance is inapplicable when stolen items include identification documents and payment cards, as the damage exceeds the cash value.

Parole chiave

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tacit remission of prosecution minor damage mitigation theft of wallet identification documents inadmissible appeal procedural citation payment cards contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen.
non sia comparsa senza giustificato motivo, ma anche la prova che sia stata citata, non ricorrendo dunque i presupposti di cui all'art. 152, terzo comma, n.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen.; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
281952 - 02); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE BARRE ROBERTA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 14/10/1995 BONORA MAVERIK nato a BOLOGNA il 25/11/1995 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Roberta De Barre e Maverik Bonora ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bologna che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello non ha riconosciuto alla mancata comparizione della persona offesa all'udienza cui era citata i requisiti della remissione tacita di querela, che avrebbe condotto alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito, che ha correttamente affermato l'impossibilità di desumere una volontà tacita di remissione di querela, mancando non solo la prova che la p.o. non sia comparsa senza giustificato motivo, ma anche la prova che sia stata citata, non ricorrendo dunque i presupposti di cui all'art. 152, terzo comma, n. 1 cod. pen.; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., di cui si invocava la ricorrenza poiché dalle risultanze processuali non sarebbe stato possibile ricavare quale fosse il valore esatto dei beni sottratti, oltre alla somma di euro 40 contenuta nel portafogli - non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e rigettati dalla Corte di appello con motivazione congrua, non potendosi limitare il danno al solo contenuto del portafoglio e al valore veniale dello stesso, dato che in esso erano contenuti anche documenti e carte di pagamento varie, e considerato che «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme