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Ordinanza — n. 1226/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Savoca Gaetano inadmissible and ordered him to pay all associated costs. The appellant argued for a revision of the criminal liability declaration based on the evidence, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific critical analysis required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of those already rejected in the appellate instance without providing a specific and critical argumentation against the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds criminal liability declaration Court of Cassation procedure minaccia nel diritto penale sanzione penale minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOCA GAETANO nato a ENNA il 26/04/1950 avverso la sentenza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Savoca Gaetano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81, 612 cod. pen.; Lette le conclusioni unitamente alla nota spese, pervenute in data 7 novembre 2025, a firma del difensore e procuratore speciale, avv. GAETANO CATALANO, per la parte civile.

Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per come ricostruibile d'al quadro probatorio - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Cos