Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding criminal guilt identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the lower court's finding of guilt based on a perceived lack of motivation. The appellant argued that the court failed to properly identify him as the perpetrator of the crimes, yet the Supreme Court ruled that reviewing factual evaluations and evidence is exclusively the province of the trial court. Consequently, the court affirmed that it cannot re-evaluate the converging probative elements used to establish identity, thereby upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 600 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, rendering appeals based solely on a disagreement with the factual findings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC CRISTIAN nato a ROMA il 24/07/1995 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Halilovic Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624-bis, 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla individuazione in sentenza del ricorrente quale colpevole dei reati per cui si procede - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); comunque, con motivazione esente dai vizi denunciati la Corte ha specificato che l'identificazione dell'Halilovic è fondata su plurimi elementi probatori convergenti, tutti riscontrabili agli atti, ossia querele, filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, annotazioni di servizio redatte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei giorni immediatamente successivi ai fatti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni a più titolo convolti.
I Giudici d'appello hanno inoltre proceduto a verificare la valenza degli elementi identificativi nei singoli episodi contestati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme