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Ordinanza — n. 1222/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for illegal electricity theft; court upheld conviction and rejected mitigating circumstance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1222/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Bruno inadmissible, upholding his conviction for illegal possession of electricity and unauthorized connection to the grid. Bruno argued that the evidence was insufficient to prove his conscious participation and that generic mitigating circumstances should have been applied due to lack of recidivism and his cooperative behavior during the search. The court rejected these claims, ruling that the lower courts correctly applied the 'double conformity' principle regarding motive and properly balanced aggravating factors against the statutory prohibition on arbitrary mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; Art. 69, comma 4 c.p.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the conviction for illegal electricity theft is inadmissible if the lower courts have duly examined the continuity of criminal conduct and correctly applied the rules regarding generic mitigating circumstances, ensuring a balanced assessment of the agent's dangerousness.

Parole chiave

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illegal electricity theft unauthorized grid connection generic mitigating circumstances recidivism continuity double conformity principle criminal appeal inadmissibility energy supply fraud indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 69, comma 4 c.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
pen.; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO VINCENZO nato a FOGGIA il 13/07/1985 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Vincenzo Bruno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Foggia, ne ha affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 cod. pen. per essersi impossessato dell'energia elettrica, sottraendola alla società Enel s.p.a., avvalendosi del mezzo fraudolento consistito nell'effettuare con un cavo un allaccio abusivo diretto dalla propria abitazione alla rete di distribuzione, eludendo la misurazione del contatore; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione dì legge e vizio di motivazione poiché non avrebbe potuto sostenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia effettuato l'allaccio abusivo, né che si sia consapevolmente avvalso di tale allaccio, né che l'autore di tali condotte non potesse individuarsi in un altro componente della famiglia - è manifestamente infondato perché deve ritenersi che la Corte di appello e il Giudice di primo grado («Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentatìva, sì salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) abbiano compiutamente motivato sul punto della coscìente fruizione dell'illecita fornitura da parte del Bruno, indubbiamente abitante nell'appartamento, peraltro abusivamente occupato, che presentava due cavi che erano attaccati direttamente al quadro centralizzato di distribuzione della rete ENEL, bypassando il contatore; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, stante la mancata disapplicazione della contestata recidiva, erroneamente ritenuta poiché non vi sarebbe continuità con le precedenti condanne, e la mancata valorizzazione della condotta collaborativa tenuta dal Bruno in occasione della perquisizione eseguita dalla P.G. ai fini del giudizio di prevalenza delle generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo che la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una maggiore pericolosità dell'agente, poiché questi si è dimostrato insensibile rispetto alle precedenti condanne, anche per fatti di ricettazione e truffa, tipicamente espressivi di illeciti per scopo di lucro, impedendo così il diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti alla luce del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de