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Ordinanza — n. 1218/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inconsistent monetary and custodial penalty reduction calculations under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that monetary penalties must always receive the same proportional reduction as custodial sentences. The appellant argued for a uniform one-third reduction across both penalty types, while the court relied on established precedent allowing judges discretion in applying reduction criteria differently to each sanction. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; In cases of joint punishments, the reduction derived from mitigating circumstances must be applied to both penalties, but the judge is not obliged to follow the same criterion in determining the custodial and pecuniary sanctions.

Parole chiave

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penal responsibility joint punishments mitigating circumstances pecuniary penalty custodial sentence procedural nullity legal interpretation modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
265184 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI DONATO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/05/1991 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - Rilevato che Donato Antonucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale in relazione al calcolo della pena pecuniaria, poiché ad essa non sarebbe stata applicata la riduzione di un terzo nella massima estensione già applicata alla pena detentiva, ma solo la riduzione fino a un terzo - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria» (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G., Rv. 265184 - 01); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec