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Ordinanza — n. 1215/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-joinder in appeal and manifestly unfounded correlation violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to raise the correlation principle violation in the second instance. The appellant argued that the appellate court's finding of naturalistic fact differed from the original indictment, yet the court found the claim generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal based on a violation of the principle of correlation between indictment and judgment is inadmissible if not raised in the second instance or if the alleged factual discrepancy is manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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principle of correlation indictment and judgment second instance joinder inadmissible appeal manifestly unfounded claim motivazione del mutamento giurisprudenza imputazione per reati di stupefacenti esame del nesso causale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLETTI GIANLUCA nato a MONTEMARCIANO il 02/12/1965 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22653/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e I giudizio di responsabilità;

Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello (violazione del principio di correlazione) e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo il fatto ritenuto naturalisticamente lo stesso rispetto a quello sussunto nella imputazione, e, dall'altra, perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.