Italian Court dismisses appeal as generic and non-contradictory to lower court's proven facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the crime under Article 337 of the Penal Code and the mitigating circumstance in Article 393 bis. The court rejected these grounds because they merely reproduced criticisms already adequately assessed by the lower court and were too generic to confront the specific reasoning of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of criticisms already evaluated by the court of first instance and are generic rather than specific to the motivation of the lower judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO CARLO nato a PALERMO il 02/03/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; • R.G. n. 22643/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.