Ordinanza — n. 1212/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUAFAE HICHAM nato il 09/10/1977 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22629/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336- 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. con riguardo al delitto di danneggiamento, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 1212/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUAFAE HICHAM nato il 09/10/1977 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22629/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 336- 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. con riguardo al delitto di danneggiamento, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.