Ordinanza — n. 1210/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLO SALHI FRANCESCO nato a PALERMO il 29/06/2001 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22615/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1210/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, dedotto in appello in modo totalmente generico, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLO SALHI FRANCESCO nato a PALERMO il 29/06/2001 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22615/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, dedotto in appello in modo totalmente generico, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025