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Ordinanza — n. 1209/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1209/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1209/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI ANDREA nato a PALERMO il 22/12/1993 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22611/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 187 C. d. S.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati e Ila dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (motivo sulla pena), e, dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1209/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22611/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 187 C. d. S.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati e Ila dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (motivo sulla pena), e, dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
22611/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 187 C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI ANDREA nato a PALERMO il 22/12/1993 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22611/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen.- 187 C. d. S.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati e Ila dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti in appello (motivo sulla pena), e, dall'altra, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025