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Ordinanza — n. 1205/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1205/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1205/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARBI SABRI nato a KAIROUANO( TUNISIA) il 18/09/2001 avverso la sentenza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22561/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1205/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22561/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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sanzioni penali remissione della pena controllo della commisurazione della pena sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale attenuazione libera della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARBI SABRI nato a KAIROUANO( TUNISIA) il 18/09/2001 avverso la sentenza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22561/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., non consentiti dalla legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.