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Ordinanza — n. 1200/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1200/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Mario Bombacigno's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued for a reduced sentence and the re-evaluation of an aggravating circumstance, but the Court found these claims merely repetitive of lower court assessments or procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 80 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of lower court findings or if they were not properly raised in the appellate proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural preclusion repetitive arguments aggravating circumstance Second Instance Court imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
22527/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'entità della pena e alla ritenta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'entità della pena e alla ritenta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBACIGNO MARIO nato a ROMA il 05/03/1950 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22527/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'entità della pena e alla ritenta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, quanto al secondo, perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025.