Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Fioretti, Fazio, and Basile inadmissible. The appellants challenged a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing issues regarding intent, aggravating circumstances, and recidivism. The court rejected these arguments because they merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the trial judges and failed to confront the specific reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they are merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and do not offer a specific argument against the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 30/12/1969 FAZIO ROBERTA nato a RAGUSA il 29/04/1982 BASILE SIMONE nato a CIVITAVECCHIA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22512/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per Basile), al giudizio di responsabilità e alla ritenuta recidiva (per Fioretti), al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla esclusione della ritenuta circostanza aggravante e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante (per Fazio);
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e una non consentita diversa ricostruzione dei fatti, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202